Conoscenza

Il know-how italiano riconosciuto in tutto il mondo

Customer Satisfaction

Prodotti e Servizi di Qualità

PBP

Persone, Brand, Prodotti

Innovazione

Progettazione, Tecnologia e Prezzo per la migliore soluzione

Nuova Direttiva Ascensori 2014/33

È stata recentemente pubblicata la nuova direttiva ascensori, 2014/33/CE, che sostituirà la direttiva 95/16/CE, modificata dalla 2006/42/CE. La nuova direttiva ascensori non stravolge l'impianto della 95/16/CE ma ne allinea il testo alla struttura delle direttive di più recente emanazione e esplicita meglio alcuni argomenti.

L'entrata in vigore e applicazione di questa nuova direttiva,  stabilisce che "la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" [18 Aprile 2014,  .d.a.]. La direttiva 95/16/CE non cessa immediatamente di avere validità ma è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016. Infatti gli Stati membri hanno due anni (entro il 19 aprile 2016) per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Fino a quel momento (19 aprile 2016) tutti gli ascensori e i componenti di sicurezza immessi sul mercato in conformità alla direttiva 95/16/CE si intendono correttamente commercializzati.

 Principali differenze e novità

Nelle definizioni troviamo soggetti e espressioni non presenti nella direttiva 95/15/CE ma che comunque sono da tempo in uso tra gli addetti ai lavori:

  • rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
  • importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
  • distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
  • specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
  • accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n.765/2008;
  • organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 (in Italia è Accredia);
  • valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
  • organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • richiamo: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
  • ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
  • normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
  • marcatura CE: una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Per tutti i soggetti interessati vengono esplicitati gli obblighi. Tra l'altro per l'installatore dell'ascensore e il fabbricante del componente di sicurezza vengono fornite indicazioni sulle misure correttive da intraprendere nel caso di non conformità e sulla comunicazione della non conformità e delle azioni correttive alle Autorità nazionali.

In particolare, il fabbricante del componente di sicurezza ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, se si ha motivo di ritenere che il componente di sicurezza per ascensori immesso sul mercato non sia conforme alla direttiva.

il Capo IV, è dedicato all'autorità di notifica e alla notifica degli Organismi notificati.

Il Capo V, si interessa di "Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione" In questo capitolo vengono esplicitati concetti riguardanti la Vigilanza del mercato dell'Unione e i controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione, la modalità di approccio (procedura) a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi, la procedura di salvaguardia a livello di Unione, la modalità di intervento nel caso di ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi.

Le procedure di valutazione della conformità non vengono stravolte ma cambiano gli allegati di riferimento: ad esempio l'attuale Allegato V - Esame CE del tipo (Modulo B) diventa Allegato IV nella nuova direttiva, l'attuale Allegato VI - Esame finale diventa Allegato V nella nuova direttiva, l'attuale Allegato X - Verifica di un unico prodotto (Modulo G) diventa Allegato VIII nella nuova direttiva e così via.

Da notare che tra gli allegati alla direttiva 95/16/CE, l'Allegato III (marcatura CE di conformità) e l'Allegato VII (Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi) non compaiono più (l'Allegato III è stato traslato nell'articolato della nuova direttiva 2014/33/UE, così come l'Allegato VII, anche se con sostanziali modifiche).

L'Allegato II "Dichiarazione di conformità" vede la presenza di una integrazione circa i contenuti di questi fondamentali documenti che accompagnano i componenti di sicurezza e gli ascensori: la data e la firma, informazioni queste che nella attuale direttiva 95/16/CE non compaiono in modo esplicito. Infatti, a proposito del firmatario, l'Allegato II della direttiva 95/16/CE attualmente specifica che tra i contenuti delle dichiarazioni di conformità siano presenti la"identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità" e la "identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore".

L'attuale Allegato IV - Elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 1,/paragrafo1, e all'articolo8,/paragrafo 1, e l'Allegato III della nuova Direttiva ascensori vedono la presenza di tre modifiche:

  • La prima riguarda il punto 2:mentre nell'attuale testo della direttiva 95/16/CE sono indicati i "dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati", nella nuova 2014/33/UE sono indicati, sempre al punto 2, i "dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati", scomparendo quindi la parola "ascendenti" prevista nella "vecchia" direttiva ascensori.
  • La seconda modifica riguarda il punto 4 della versione inglese delle direttive, laddove l'Allegato IV della direttiva 95/16/CE parla di "Energy-accumulating (o dissipating) shock absorbers" mentre la versione inglese della 2014/33/UE, all'Allegato III, parla di "Energy-accumulating (o dissipating) buffers. Questa modifica della versione inglese, con il passaggio dal termine "shock absorber" al termine "buffer", non trova alcun riscontro nella versione italiana, poiché il testo delle due direttive pubblicate nella GUUE è lo stesso (ammortizzatore).
  • Infine il punto 6: nell'attuale testo della direttiva 95/16/CE sono indicati i "dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici" mentre nella nuova 2014/33/UE sono indicati, sempre al punto  , i "dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici", con la presenza quindi del termine "circuiti" al posto del termine "interruttori".